Urbino, 5 ottobre 2009
Oggetto: Installazione impianti energie rinnovabili e tutela del paesaggio
La legislazione inerente la promozione dell’ energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili tende a favorire e semplificare la installazione di tali impianti da parte di privati, introducendo significativi cambiamenti in ordine allo snellimento delle procedure ed alle competenze dei vari enti territoriali nel governo del territorio. Il quadro normativo di riferimento può essere sintetizzato come segue:
¾ Le opere per la realizzazione di questi impianti sono riconosciute di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (art. 12, comma 1, D.Lgs. 387/2003) e fino qui nulla da obbiettare visto che si tratta di investimenti volti a produrre energia elettrica attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili .
¾ Le stesse opere sono soggette “ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico” (art. 12, comma 3, D.Lgs. 387/2003) .
¾ Gli stessi impianti “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.” (art. 12, comma 7, D.Lgs. 387/2003)
¾ “Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”(art. 5, comma 7, D:M: 19/2/2007).
In conclusione gli impianti per la produzione di energia elettrica attraverso fonti energetiche rinnovabili possono essere realizzati indipendentemente dalla zonizzazione dello strumento urbanistico comunale ( ove occorre l’autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico) e sicuramente su tutto il territorio agricolo dei comuni.
Nella regione Marche la tutela del paesaggio è affidata al Piano Paesistico Ambientale Regionale ( P.P.A.R.) ed agli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati. In base a precise disposizioni regionali, gli impianti in questione sono esenti dall’ obbligo di rispetto delle tutele paesaggistiche disposte dai comuni in applicazione del P.P.A.R. nella misura in cui la loro realizzazione non richieda la procedura di V.I.A. Non sono soggetti a V.I.A. gli impianti fotovoltaici con superficie radiata inferiore a 5.000 mq. . In conclusione un impianto fotovoltaico con una superficie complessiva dei pannelli di circa mq. 4500 (che in pratica occupa circa 1,5 ettari di terreno) può essere insediato in qualsiasi zona agricola indipendentemente dal regime di tutela paesaggistica posto dal Comune.
Dal quadro delineato emerge che “il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” previsto dall’ art. 12, comma 3, D.Lgs. 387/2003, risulta un enunciato di principio derogabile in base alle ulteriori norme nazionali e regionali citate. Non esistono strumenti per bloccare un intervento come quelli citati in zone che, per l’alto valore panoramico o naturalistico, risultano soggette a tutela integrale in base allo strumento urbanistico comunale. Se nella stessa zona sussiste un vincolo idrogeologico, la cui competenza spetta alla Provincia, un impianto fotovoltaico che occupa circa 1,5 ettari di terreno può essere approvato semplicemente dall’ ufficio provinciale addetto al rilascio dei pareri inerenti il vincolo idrogeologico.
La città di Urbino, attraverso gli strumenti urbanistici che si è data, ha individuato nella conservazione del paesaggio una risorsa fondamentale per il proprio sviluppo e per la valorizzazione del centro storico e del territorio.
Il paesaggio urbinate costituisce lo scenario che molti artisti rinascimentali hanno raffigurato nelle loro opere (Piero della Francesca, Timoteo Viti ecc.) sorregge ed esalta l’ immagine del entro storico e grazie al buon livello di conservazione mantiene valori culturali e di identità di rilievo anche dove non sussiste un diretto contatto visivo con Centro Storico.
Gli sforzi fatti dall’ amministrazione comunale in questo senso rischiano di venir vanificati dall’ applicazione di norme che hanno il difetto di considerare l’ ambiente per compartimenti separati:si sacrifica il paesaggio pur di incentivare il privato (anche con finanziamenti ingenti) a produrre energia elettrica attraverso fonti energetiche rinnovabili.
Colpisce l’ assoluta mancanza di programmazione soprattutto ai livelli superiori, ed il fatto che obbiettivi di sostenibilità siano perseguiti lasciando ogni iniziativa solo al privato. Come affermato nel documento che si allega, che è stato fatto proprio dall’ Amministrazione comunale per opporsi all’ installazione di 12 pale eoliche in un comune confinante, “si ritiene necessario che a livello regionale, provinciale e comunale vengano stabiliti precisi obiettivi da raggiungere in termini di produzione di energia elettrica attraverso fonti energetiche rinnovabili. Questo consentirebbe ad ogni livello istituzionale, e soprattutto a livello comunale, di definire le modalità con cui raggiungere gli obiettivi prefissati e pianificare il sacrificio di paesaggio da attuare.”
Non so se questi problemi si sono posti anche in altri siti UNESCO. Se così è sono interessato a conoscere le rispettive valutazioni ed il quadro normativo entro cui si muovono.
Carlo Giovannini
Allego “Osservazioni approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 22 luglio 2009”.
Il Dirigente del Settore Urbanistica
ing. Carlo Giovannini
Osservazioni approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 22 luglio 2009
In data 15 giugno 2009 è giunta comunicazione, da parte della Regione Marche, dell’avvio del procedimento e di richiesta di parere relativamente al progetto di “Impianto eolico in località Monte S. Lorenzo” nel Comune di Cagli.
L’Ufficio Urbanistica del Comune di Urbino ha preso visione della documentazione relativa al progetto pubblicato sul sito web della Regione Marche e, pur non ricadendo le opere nel territorio di Urbino, ha concentrato la sua attenzione sull’impatto visivo che gli impianti avranno sul paesaggio urbinate.
Innanzitutto occorre rilevare che le trasformazioni del territorio della Provincia di Pesaro Urbino sono state graduali e sopratutto controllate da strumenti urbanistici (PPAR, PTC, PRG) che ne hanno tutelato le caratteristiche morfologiche ed ambientali. Questo impianto normativo ha consentito di preservare ampie aree dell’entroterra provinciale e in particolar modo le aree collinari e montuose.
Benché l’impianto normativo relativo alla promozione di energie da fonti eoliche e fotovoltaiche ( D.Lgs. 29.12.2003 n. 387, D.M. 19.02.2007, D.Lgs. 30.05.2008 n. 115) consenta l’installazione di impianti all’interno del territorio nazionale anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, appare opportuno definire quanto prima dei criteri oggettivi per la localizzazione di detti impianti. Tali criteri dovrebbero, a nostro avviso, essere oggetto di una futura Legge Regionale.
Infatti, come evidenziato nella relazione paesaggistica (pag.65), il territorio provinciale appare punteggiato da diversi progetti di impianti eolici senza una reale programmazione di tali interventi. Si ritiene necessario che a livello regionale, provinciale e comunale vengano stabiliti precisi obiettivi da raggiungere in termini di produzione di energia elettrica attraverso fonti energetiche rinnovabili. Questo consentirebbe ad ogni livello istituzionale, e soprattutto a livello comunale, di definire le modalità con cui raggiungere gli obiettivi prefissati e pianificare il sacrificio di paesaggio da attuare.
In attesa di norme di indirizzo, dall’esame della documentazione relativa alla proposta progettuale in oggetto e in particolare dagli elaborati “rilievo fotografico” e “Fotomontaggi” non si può che rilevare un impatto visivo fortemente penalizzante per il territorio della provincia di Pesaro Urbino. Infatti le immagini mostrano crinali e versanti di notevole qualità paesaggistica disseminati da pale eoliche.
Per quanto riguarda il Comune di Urbino, il cui centro storico è un sito UNESCO dal 1998, si fa rilevare che la commissione UNESCO ha individuato come elemento fondamentale, per l’ambito riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità, la buona conservazione del paesaggio urbinate circostante.
Il paesaggio urbinate è lo scenario che molti artisti rinascimentali hanno raffigurato nelle loro opere (Piero della Francesca, Timoteo Viti ecc.) ed è per questo che una delle richieste per l’inclusione di Urbino nell’elenco dei Siti UNESCO è stata la completa tutela delle visuali panoramiche intorno al Centro Storico. Il PRG di Urbino ha recepito questa richiesta definendo un vincolo di tutela integrale su tutto il territorio incluso negli scenari panoramici che si distendono dal centro storico ai confini comunali. Ovviamente la pianificazione del Comune di Urbino è stata operata nel proprio territorio comunale ma appare evidente che la Regione, ente sovraordinato e a cui è demandata la pianificazione territoriale di area vasta, dovrebbe essere particolarmente sensibile ai valori paesaggistici e culturali del territorio marchigiano e in particolare dell’unico sito UNESCO presente nelle Marche.
Passando all’analisi degli elaborati presentati, viene individuato un punto di osservazione (punto 35 tavola CA.SIA.01 e pag.93 del Rilievo fotografico) localizzato nel centro abitato di Urbino, dal quale si vede il crinale di Monte San Lorenzo.
Benché la relazione paesaggistica relativa al progetto di impianto eolico illustri uno studio delle interferenze visive che si stima interverranno con la realizzazione dei generatori eolici, e benché lo studio concluda che le interferenze nel comune di Urbino siano trascurabili, tuttavia la fotografia relativa al punto 35, ci sembra smentire questa conclusione. La visione del crinale di Monte San Lorenzo appare evidente per cui l’impatto visivo dell’impianto eolico, i cui generatori avranno un’altezza stimata di circa 100 metri (diametro del rotore variabile tra i 71 e gli 82 metri, altezza della torre al mozzo variabile tra i 64 e 85 metri - studio di impatto ambientale pag. 42 comma 4.7) appare assolutamente non trascurabile e non accettabile: si tenga presente che una pala eolica risulterà alta più del doppio del traliccio più alto esistente sul monte Nerone, traliccio ben visibile che segna in modo preciso lo skyline percepito dal centro storico. Nel caso in esame non si tratta di una singola pala ma di dodici pale che definiranno una inaccettabile cortina sugli scenari più rilevanti percepiti dal sito UNESCO. Anche senza considerare le rilevanti trasformazioni ambientali, che solo chi non vuole intendere può considerare reversibili, e che sono connesse alle ingenti opere stradali e di fondazione che sono illustrate nel progetto, l’intervento in questione rappresenta una violenza inaccettabile sul paesaggio urbinate e marchigiano che vanifica tutti gli sforzi finora condotti per salvaguardare i crinali della zona da interventi antropici molto meno rilevanti (una casa agricola, un antenna per la telefonia cellulare ecc.) di una sequenza di dodici torri alte circa cento metri.
Sulla base delle considerazioni esposte nella presente osservazione si chiede e auspica che l’intervento non venga realizzato.
La presente viene inviata anche all’UNESCO affinché possa attivarsi presso le istituzioni sovracomunali per garantire la conservazione del paesaggio che sostiene l’immagine del sito patrimonio dell’umanità.
Oggetto: Installazione impianti energie rinnovabili e tutela del paesaggio
La legislazione inerente la promozione dell’ energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili tende a favorire e semplificare la installazione di tali impianti da parte di privati, introducendo significativi cambiamenti in ordine allo snellimento delle procedure ed alle competenze dei vari enti territoriali nel governo del territorio. Il quadro normativo di riferimento può essere sintetizzato come segue:
¾ Le opere per la realizzazione di questi impianti sono riconosciute di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (art. 12, comma 1, D.Lgs. 387/2003) e fino qui nulla da obbiettare visto che si tratta di investimenti volti a produrre energia elettrica attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili .
¾ Le stesse opere sono soggette “ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico” (art. 12, comma 3, D.Lgs. 387/2003) .
¾ Gli stessi impianti “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.” (art. 12, comma 7, D.Lgs. 387/2003)
¾ “Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”(art. 5, comma 7, D:M: 19/2/2007).
In conclusione gli impianti per la produzione di energia elettrica attraverso fonti energetiche rinnovabili possono essere realizzati indipendentemente dalla zonizzazione dello strumento urbanistico comunale ( ove occorre l’autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico) e sicuramente su tutto il territorio agricolo dei comuni.
Nella regione Marche la tutela del paesaggio è affidata al Piano Paesistico Ambientale Regionale ( P.P.A.R.) ed agli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati. In base a precise disposizioni regionali, gli impianti in questione sono esenti dall’ obbligo di rispetto delle tutele paesaggistiche disposte dai comuni in applicazione del P.P.A.R. nella misura in cui la loro realizzazione non richieda la procedura di V.I.A. Non sono soggetti a V.I.A. gli impianti fotovoltaici con superficie radiata inferiore a 5.000 mq. . In conclusione un impianto fotovoltaico con una superficie complessiva dei pannelli di circa mq. 4500 (che in pratica occupa circa 1,5 ettari di terreno) può essere insediato in qualsiasi zona agricola indipendentemente dal regime di tutela paesaggistica posto dal Comune.
Dal quadro delineato emerge che “il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” previsto dall’ art. 12, comma 3, D.Lgs. 387/2003, risulta un enunciato di principio derogabile in base alle ulteriori norme nazionali e regionali citate. Non esistono strumenti per bloccare un intervento come quelli citati in zone che, per l’alto valore panoramico o naturalistico, risultano soggette a tutela integrale in base allo strumento urbanistico comunale. Se nella stessa zona sussiste un vincolo idrogeologico, la cui competenza spetta alla Provincia, un impianto fotovoltaico che occupa circa 1,5 ettari di terreno può essere approvato semplicemente dall’ ufficio provinciale addetto al rilascio dei pareri inerenti il vincolo idrogeologico.
La città di Urbino, attraverso gli strumenti urbanistici che si è data, ha individuato nella conservazione del paesaggio una risorsa fondamentale per il proprio sviluppo e per la valorizzazione del centro storico e del territorio.
Il paesaggio urbinate costituisce lo scenario che molti artisti rinascimentali hanno raffigurato nelle loro opere (Piero della Francesca, Timoteo Viti ecc.) sorregge ed esalta l’ immagine del entro storico e grazie al buon livello di conservazione mantiene valori culturali e di identità di rilievo anche dove non sussiste un diretto contatto visivo con Centro Storico.
Gli sforzi fatti dall’ amministrazione comunale in questo senso rischiano di venir vanificati dall’ applicazione di norme che hanno il difetto di considerare l’ ambiente per compartimenti separati:si sacrifica il paesaggio pur di incentivare il privato (anche con finanziamenti ingenti) a produrre energia elettrica attraverso fonti energetiche rinnovabili.
Colpisce l’ assoluta mancanza di programmazione soprattutto ai livelli superiori, ed il fatto che obbiettivi di sostenibilità siano perseguiti lasciando ogni iniziativa solo al privato. Come affermato nel documento che si allega, che è stato fatto proprio dall’ Amministrazione comunale per opporsi all’ installazione di 12 pale eoliche in un comune confinante, “si ritiene necessario che a livello regionale, provinciale e comunale vengano stabiliti precisi obiettivi da raggiungere in termini di produzione di energia elettrica attraverso fonti energetiche rinnovabili. Questo consentirebbe ad ogni livello istituzionale, e soprattutto a livello comunale, di definire le modalità con cui raggiungere gli obiettivi prefissati e pianificare il sacrificio di paesaggio da attuare.”
Non so se questi problemi si sono posti anche in altri siti UNESCO. Se così è sono interessato a conoscere le rispettive valutazioni ed il quadro normativo entro cui si muovono.
Carlo Giovannini
Allego “Osservazioni approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 22 luglio 2009”.
Il Dirigente del Settore Urbanistica
ing. Carlo Giovannini
Osservazioni approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 22 luglio 2009
In data 15 giugno 2009 è giunta comunicazione, da parte della Regione Marche, dell’avvio del procedimento e di richiesta di parere relativamente al progetto di “Impianto eolico in località Monte S. Lorenzo” nel Comune di Cagli.
L’Ufficio Urbanistica del Comune di Urbino ha preso visione della documentazione relativa al progetto pubblicato sul sito web della Regione Marche e, pur non ricadendo le opere nel territorio di Urbino, ha concentrato la sua attenzione sull’impatto visivo che gli impianti avranno sul paesaggio urbinate.
Innanzitutto occorre rilevare che le trasformazioni del territorio della Provincia di Pesaro Urbino sono state graduali e sopratutto controllate da strumenti urbanistici (PPAR, PTC, PRG) che ne hanno tutelato le caratteristiche morfologiche ed ambientali. Questo impianto normativo ha consentito di preservare ampie aree dell’entroterra provinciale e in particolar modo le aree collinari e montuose.
Benché l’impianto normativo relativo alla promozione di energie da fonti eoliche e fotovoltaiche ( D.Lgs. 29.12.2003 n. 387, D.M. 19.02.2007, D.Lgs. 30.05.2008 n. 115) consenta l’installazione di impianti all’interno del territorio nazionale anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, appare opportuno definire quanto prima dei criteri oggettivi per la localizzazione di detti impianti. Tali criteri dovrebbero, a nostro avviso, essere oggetto di una futura Legge Regionale.
Infatti, come evidenziato nella relazione paesaggistica (pag.65), il territorio provinciale appare punteggiato da diversi progetti di impianti eolici senza una reale programmazione di tali interventi. Si ritiene necessario che a livello regionale, provinciale e comunale vengano stabiliti precisi obiettivi da raggiungere in termini di produzione di energia elettrica attraverso fonti energetiche rinnovabili. Questo consentirebbe ad ogni livello istituzionale, e soprattutto a livello comunale, di definire le modalità con cui raggiungere gli obiettivi prefissati e pianificare il sacrificio di paesaggio da attuare.
In attesa di norme di indirizzo, dall’esame della documentazione relativa alla proposta progettuale in oggetto e in particolare dagli elaborati “rilievo fotografico” e “Fotomontaggi” non si può che rilevare un impatto visivo fortemente penalizzante per il territorio della provincia di Pesaro Urbino. Infatti le immagini mostrano crinali e versanti di notevole qualità paesaggistica disseminati da pale eoliche.
Per quanto riguarda il Comune di Urbino, il cui centro storico è un sito UNESCO dal 1998, si fa rilevare che la commissione UNESCO ha individuato come elemento fondamentale, per l’ambito riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità, la buona conservazione del paesaggio urbinate circostante.
Il paesaggio urbinate è lo scenario che molti artisti rinascimentali hanno raffigurato nelle loro opere (Piero della Francesca, Timoteo Viti ecc.) ed è per questo che una delle richieste per l’inclusione di Urbino nell’elenco dei Siti UNESCO è stata la completa tutela delle visuali panoramiche intorno al Centro Storico. Il PRG di Urbino ha recepito questa richiesta definendo un vincolo di tutela integrale su tutto il territorio incluso negli scenari panoramici che si distendono dal centro storico ai confini comunali. Ovviamente la pianificazione del Comune di Urbino è stata operata nel proprio territorio comunale ma appare evidente che la Regione, ente sovraordinato e a cui è demandata la pianificazione territoriale di area vasta, dovrebbe essere particolarmente sensibile ai valori paesaggistici e culturali del territorio marchigiano e in particolare dell’unico sito UNESCO presente nelle Marche.
Passando all’analisi degli elaborati presentati, viene individuato un punto di osservazione (punto 35 tavola CA.SIA.01 e pag.93 del Rilievo fotografico) localizzato nel centro abitato di Urbino, dal quale si vede il crinale di Monte San Lorenzo.
Benché la relazione paesaggistica relativa al progetto di impianto eolico illustri uno studio delle interferenze visive che si stima interverranno con la realizzazione dei generatori eolici, e benché lo studio concluda che le interferenze nel comune di Urbino siano trascurabili, tuttavia la fotografia relativa al punto 35, ci sembra smentire questa conclusione. La visione del crinale di Monte San Lorenzo appare evidente per cui l’impatto visivo dell’impianto eolico, i cui generatori avranno un’altezza stimata di circa 100 metri (diametro del rotore variabile tra i 71 e gli 82 metri, altezza della torre al mozzo variabile tra i 64 e 85 metri - studio di impatto ambientale pag. 42 comma 4.7) appare assolutamente non trascurabile e non accettabile: si tenga presente che una pala eolica risulterà alta più del doppio del traliccio più alto esistente sul monte Nerone, traliccio ben visibile che segna in modo preciso lo skyline percepito dal centro storico. Nel caso in esame non si tratta di una singola pala ma di dodici pale che definiranno una inaccettabile cortina sugli scenari più rilevanti percepiti dal sito UNESCO. Anche senza considerare le rilevanti trasformazioni ambientali, che solo chi non vuole intendere può considerare reversibili, e che sono connesse alle ingenti opere stradali e di fondazione che sono illustrate nel progetto, l’intervento in questione rappresenta una violenza inaccettabile sul paesaggio urbinate e marchigiano che vanifica tutti gli sforzi finora condotti per salvaguardare i crinali della zona da interventi antropici molto meno rilevanti (una casa agricola, un antenna per la telefonia cellulare ecc.) di una sequenza di dodici torri alte circa cento metri.
Sulla base delle considerazioni esposte nella presente osservazione si chiede e auspica che l’intervento non venga realizzato.
La presente viene inviata anche all’UNESCO affinché possa attivarsi presso le istituzioni sovracomunali per garantire la conservazione del paesaggio che sostiene l’immagine del sito patrimonio dell’umanità.
1 commento:
Caro Carlo condivido in pieno le tue preoccupazioni che immagino tocchino le corde di tutti noi.
Spero di incontrarti nei prossimi giorni ad Assisi così potremmo trattare l'argomento anche con gli altri colleghi.
A presto
Carlo
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